03/04/2018 (il 31/03/2018 cade di Sabato)
INVIO MODELLO EAS
CHI DEVE INVIARLO?
Tutti i Circoli AICS che hanno precedentemente inviato il modello compilando tutte le dichiarazioni e che nel corso del 2017 hanno effettuato una variazione dei dati.
Tuttavia se la variazione dei dati si riferisce alle dichiarazioni:
- ammontare dei proventi di pubblicità o sponsorizzazione
- ammontare dei costi sostenuti per pubblicità
- ammontare delle entrate medie
- numero degli associati
30) erogazioni liberali ricevute
31) contributi pubblici ricevuti
33) numero delle manifestazioni
non si deve presentare un nuovo modello.
Tutti i Circoli AICS che hanno precedentemente inviato il modello compilando soltanto le dichiarazioni n. 4 – 5 – 6 – 20 – 25 – 26 e i dati indicati sono variati.
Unica eccezione: se è variato soltanto l’ammontare dei proventi indicati al n. 20 l’invio non è dovuto.
CHI NON DEVE INVIARLO?
Tutti i Circoli che hanno precedentemente inviato il modello compilando tutte le dichiarazioni e che nel corso del 2017 NON hanno effettuato alcuna variazione dei dati.
Tutti i Circoli AICS che hanno precedentemente inviato il modello in modo semplificato compilando solo 5 dichiarazioni (modello semplificato iscritti CONI) o 6 dichiarazioni (modello semplificato iscritti APS) senza che le relative risposte siano variate.
L’Agenzia delle Entrate con propria circolare ha precisato che non è necessario un nuovo invio del modello EAS se i dati variati sono già stati comunicati all’Agenzia.
Ricordiamo che l’invio del modello può avvenire esclusivamente in via telematica.
Invitiamo tutti i Circoli ad effettuare i necessari controlli al fine di verificare l’obbligo o meno dell’invio del modello.