- ASSOCIAZIONI GIA’ ISCRITTE NELL’ELENCO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 28/03/2018 sul proprio sito l’elenco permanente degli iscritti al beneficio; sia per le associazioni sportive dilettantistiche che per gli enti del volontariato. Le associazioni che hanno presentato la domanda nel 2016 o 2017 e rientrano nel citato elenco non devono presentare la domanda nel 2018 entro il 7 maggio e non devono rimandare la dichiarazione sostituiva entro il 30.06; se però nel corso del 2017 è variato il Legale Rappresentante, il nuovo, dovrà presentare, entro il 30 giugno tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata, una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo.
Revoca iscrizione e recupero del contributo
Nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso al beneficio il rappresentante legale dell’ente è tenuto a trasmettere all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.
In assenza di revoca, ricorda la circolare n. 5/E/2017, il contributo indebitamente percepito viene recuperato con obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di 60 gg. dalla notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.
- ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE NELL’ELENCO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Anche per il 2018 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare il 5×1000 dell’Irpef a finalità d’interesse sociale.
Le procedure per l’anno 2018 prevedono due categorie di beneficiari:
- Enti di volontariato (sono comprese le ONLUS, gli enti di volontariato della Legge 266/91 e le associazioni di promozione sociale)
- Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
A seconda della categoria di appartenenza gli enti che intendono godere del beneficio devono presentare domanda di iscrizione o nell’ ELENCO DEL VOLONTARIATO o nell’ ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
Di seguito illustriamo le modalità di iscrizione nei suddetti elenchi.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO
Possono presentare la domanda SOLTANTO le associazioni iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali del volontariato e/o delle APS (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
La domanda firmata dal Presidente deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 07/05/2018 esclusivamente in via telematica.
Entro il 14.05.2018 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.
Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 21.05.2018.
L’elenco aggiornato sarà pubblicato il 25.05.2018.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL VOLONTARIATO
I legali rappresentanti degli enti iscritti dovranno, a pena di decadenza, – entro il 02 luglio 2018 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono partecipare al riparto del cinque per mille per l’anno 2018 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin d’ora la propria domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati.
L’ iscrizione deve essere presentata, entro il 07 maggio 2018
Possono presentare la domanda solo le associazioni iscritte nel Registro CONI.
Accertata la possibilità di accedere al 5×1000 deve essere predisposta la domanda firmata dal Presidente e inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 07.05.2018 esclusivamente per via telematica.
Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Entro il 14.05.2018 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.
Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 21.05.2018.
L’elenco aggiornato sarà pubblicato il 25.05.2018.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno, – entro il 2 luglio 2018 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.