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AICS
leggi&fiscOnLine
– Anno II – N° 31 – 31
maggio 2019
leggi&fiscOnLine
– Anno II – N° 31 – 31
maggio 2019

APS/ODV
COSTITUITE CON
MENO DI SETTE
SOCI:
DIETRO-FRONT
DEL MINISTERO
COSTITUITE CON
MENO DI SETTE
SOCI:
DIETRO-FRONT
DEL MINISTERO
a
cura di
Luigi Silvestri
cura di
Luigi Silvestri
Il Ministero
del Lavoro e delle
Politiche sociali è
nuovamente intervenuto
sul problema delle
Associazioni ( APS E
ODV), costituite dopo
il 03.08.2017, con un
numero iniziale di
associati inferiore a
sette, che hanno
successivamente
richiesto l’iscrizione
nei registri delle APS
o delle ODV, avendo
nel frattempo
raggiunto il numero
minimo di iscritti
richiesto dalla
normativa.
del Lavoro e delle
Politiche sociali è
nuovamente intervenuto
sul problema delle
Associazioni ( APS E
ODV), costituite dopo
il 03.08.2017, con un
numero iniziale di
associati inferiore a
sette, che hanno
successivamente
richiesto l’iscrizione
nei registri delle APS
o delle ODV, avendo
nel frattempo
raggiunto il numero
minimo di iscritti
richiesto dalla
normativa.
Si premette al
riguardo, che lo
stesso Ministero si
era già pronunciato
sul punto, con la nota
n. 12604 del29
dicembre 2017,
evidenziando, in modo
drastico, l’assoluta
insanabilità della
mancanza del numero
minimo di associati,
al momento della
costituzione del
sodalizio,
sottolineando che
dette associazioni non
sarebbero mai
potute divenire APS
oppure ODV.
riguardo, che lo
stesso Ministero si
era già pronunciato
sul punto, con la nota
n. 12604 del29
dicembre 2017,
evidenziando, in modo
drastico, l’assoluta
insanabilità della
mancanza del numero
minimo di associati,
al momento della
costituzione del
sodalizio,
sottolineando che
dette associazioni non
sarebbero mai
potute divenire APS
oppure ODV.
Con la nota
direttoriale 4995 del
28.05.2019, il
Ministero ritorna
sulla problematica,
partendo dall’ipotesi
di un’associazione
costituita da meno di
sette soci, dopo
l’entrata in vigore
del d.lgs 117/2017
e che
successivamente
intenda
conformarsi alle
disposizioni in
materia di
organizzazioni di
volontariato o
associazioni di
promozione sociale. In
tale circostanza, ” non
è sufficiente che
tale numero minimo
di associati sia
stato
successivamente
raggiunto, né che
sia effettivamente
in essere all’atto
della richiesta di
iscrizione, ma è
necessario che tale
numero abbia
effettivamente
partecipato,
pronunciandosi in
tal senso, alla
formazione e
conseguente
espressione della
volontà associativa
che ha deliberato di
conformare
l’associazione alle
caratteristiche di
un ente di cui
all’art. 32 o
all’art. 35 del
Codice“(APS o
ODV).
direttoriale 4995 del
28.05.2019, il
Ministero ritorna
sulla problematica,
partendo dall’ipotesi
di un’associazione
costituita da meno di
sette soci, dopo
l’entrata in vigore
del d.lgs 117/2017
e che
successivamente
intenda
conformarsi alle
disposizioni in
materia di
organizzazioni di
volontariato o
associazioni di
promozione sociale. In
tale circostanza, ” non
è sufficiente che
tale numero minimo
di associati sia
stato
successivamente
raggiunto, né che
sia effettivamente
in essere all’atto
della richiesta di
iscrizione, ma è
necessario che tale
numero abbia
effettivamente
partecipato,
pronunciandosi in
tal senso, alla
formazione e
conseguente
espressione della
volontà associativa
che ha deliberato di
conformare
l’associazione alle
caratteristiche di
un ente di cui
all’art. 32 o
all’art. 35 del
Codice“(APS o
ODV).
Quindi, per il
Ministero, non basta
la dimostrazione che
si è raggiunto il
numero minimo dei soci
indicato dalla norma,
in un momento
successivo, in quanto
al
momento della
costituzione
dell’associazione
i costituenti ben
sapevano (o
avrebbero dovuto
sapere) della
necessità della
contestuale
sussistenza di un
numero minimo di
associati.
Ministero, non basta
la dimostrazione che
si è raggiunto il
numero minimo dei soci
indicato dalla norma,
in un momento
successivo, in quanto
al
momento della
costituzione
dell’associazione
i costituenti ben
sapevano (o
avrebbero dovuto
sapere) della
necessità della
contestuale
sussistenza di un
numero minimo di
associati.
Per avvalorare
la volontà dei soci di
iscriversi quali Aps
oppure Odv ,occorre
una delibera
assembleare di
modifica dello
statuto, espressa da
un numero di associati
favorevoli di almeno 7
soci, ove si
affermi o si
ribadisca la volontà
di essere ODV o APS
, dando mandato al
rappresentante
legale di richiedere
la relativa
qualificazione,
integrando la
volontà espressa
nell’atto
costitutivo, venendo
così a sussistere,
in maniera
contestuale, entrambi
i presupposti
necessari ai fini
della qualificabilità
dell’associazione
quale APS o ODV.
la volontà dei soci di
iscriversi quali Aps
oppure Odv ,occorre
una delibera
assembleare di
modifica dello
statuto, espressa da
un numero di associati
favorevoli di almeno 7
soci, ove si
affermi o si
ribadisca la volontà
di essere ODV o APS
, dando mandato al
rappresentante
legale di richiedere
la relativa
qualificazione,
integrando la
volontà espressa
nell’atto
costitutivo, venendo
così a sussistere,
in maniera
contestuale, entrambi
i presupposti
necessari ai fini
della qualificabilità
dell’associazione
quale APS o ODV.
Non è difficile
constatare il
dietro-front del
Ministero, dopo circa
un anno e mezzo,
mascherato attraverso
un laconico “profili
evolutivi” nel
sottotitolo della nota
direttoriale .Con
amarezza va detto che,
nel frattempo, molte
associazioni (APS E
ODV) costituite subito
dopo il 03.08.2017,
hanno dovuto procedere
allo scioglimento,
constatata
l’impossibilità di
iscriversi ai registri
vigenti.
constatare il
dietro-front del
Ministero, dopo circa
un anno e mezzo,
mascherato attraverso
un laconico “profili
evolutivi” nel
sottotitolo della nota
direttoriale .Con
amarezza va detto che,
nel frattempo, molte
associazioni (APS E
ODV) costituite subito
dopo il 03.08.2017,
hanno dovuto procedere
allo scioglimento,
constatata
l’impossibilità di
iscriversi ai registri
vigenti.
Pur
condividendo la
motivazione alla base
del ripensamento del
Ministero, lascia un po’
perplessi sia la
motivazione giuridica
che la procedura
individuata, che passa
attraverso una modifica
statutaria di cui, in
molti casi, non se ne
ravvede la necessità.
condividendo la
motivazione alla base
del ripensamento del
Ministero, lascia un po’
perplessi sia la
motivazione giuridica
che la procedura
individuata, che passa
attraverso una modifica
statutaria di cui, in
molti casi, non se ne
ravvede la necessità.
 Per
condividere il contributo
del dottor Luigi
Silvestri, clicca qui.
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del dottor Luigi
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COLOPHON
“AICS ON LINE”
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Direttore
editoriale: Bruno Molea Direttore
responsabile: Bruno Molea Comitato
di redazione: Bruno Molea, Balestri
Sandro, Cavandoli Luciano, Fagionato
Agostino, Gavini Sonia, Inquartana
Giuseppe, Lamia Nicola, Manassei
Claudio, Masala Daniele, Papaccio
Alessandro, Maurizio Toccafondi.
Patrizia Cupo (coordinamento
redazionale) – Roberto Vecchione
(Impaginazione e webmaster) Tel.
06/42.03.941 – Fax 06/42.03.94.21 –
E-mail: dn@aics.info –
Internet: www.aics.info
Autorizzazione del Tribunale Civile
di Roma n. 302/09 del 18 settembre
2009
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Sandro, Cavandoli Luciano, Fagionato
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Autorizzazione del Tribunale Civile
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2009