In relazione alle norme previste per l’anno 2016 dal testo della Legge di Stabilità e per effetto delle ulteriori novità fiscali, sono ad illustrare brevemente alcuni aspetti di interesse.
Contratto a tempo indeterminato (Legge n° 190/14 art.1 c.118)
– la prima novità consiste nella riduzione del Bonus dei soli contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per la durata di un biennio, (2016-2017) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle imprese nel ristretto arco temporale compreso dal 01.01.2016 al 31.12.2016 che viene ridotta del 40% pari ad una soglia annuale di circa € 3.250,00;
– la seconda è che la durata massima delle riduzione contributiva dal 2017 scende a 12 mesi con una soglia annuale di circa € 1.600,00;
– dal 2018 il meccanismo dovrebbe essere completamente azzerato.
Sono mantenute delle esclusioni dal beneficio, infatti non sarà applicabile ai lavoratori che nei sei (6) mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di o che nei 3 (tre) mesi precedenti l’entrata in vigore delle legge n° 190/14 siano stati legati da contratti a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro o con società controllate o collegate.
Sanatoria D.Lgs. n° 81/2015 art.54
– La sanatoria prevista dall’art.54 D.Lgs. 81/2015, attuativo della Riforma del Lavoro prevede l’estinzione di tutti gli illeciti di natura amministrativa, contributiva fiscale, legati alla pregressa classificazione dei precedenti rapporti lavorativi per chi dalla data del 01 gennaio 2016 assumerà a tempo indeterminato collaboratori a progetto o Partite IVA. Il lavoratore dovrà sottoscrivere un atto di conciliazione nel quale rinuncia ad ogni pretesa e l’impresa non potrà recedere dal contatto di lavoro nei dodici (12) mesi successivi all’assunzione se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Collaborazioni organizzate dal committente
Art. 2 D.Lgs. n° 81 del 15/06/2015
– All’art.2 comma 2 lettere a-b-c-d sono indicate le possibili collaborazioni ancora consentite e nello specifico quelle prevista dalla lettera d;
– “le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore della associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’art.90 della L.27/12/2002 n°289”.
Pertanto in attuazione al Dlgs.81/2015 sono state soppressi i contratti a progetto, e le c.d. mini co.co.co. lasciando sopravvivere le prestazioni di lavoro etero organizzate, ossia quelle esclusivamente svolte personalmente in modo continuativo e senza essere organizzate dal datore di lavoro, rese ai sensi dell’art. 2222 e segg. Cod. civ. Infatti l’art.52 del suddetto Dlgs. 81/2015 ha abrogato le norme introdotte dalla legge Biagi n.276/2003 dall’art. 61 all’art.69-bis, mantenendo salvi i contratti instaurati prima del 25/06/2015 e fino alla loro scadenza ma ha lasciato in vita quelle definite come coordinate e continuative ai sensi dell’art.409 del c.p.c.