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«Ho ricevuto una bolletta di un gestore che non è il mio. Ho chiamato per reclamare e mi hanno detto che avrei aderito ad un nuovo contratto, ma non è vero. Cosa posso fare?»
Risponde l’esperta Francesca Campanini, di Confconsumatori Parma
La procedura per la sottoscrizione di un contratto è regolata da una serie di passaggi volti a garantire il consumatore. Se, da un lato, i contratti telefonici facilitano il cambio di venditore per tutti, dall’altro lato si apre la possibilità di vedersi attivare un contratto non richiesto. Questa tipologia contrattuale nasce infatti per aprire al maggior numero di persone la possibilità di scegliere il gestore che meglio risponde alle proprie esigenze. Infatti, se i contratti di fornitura fossero sottoscrivibili solamente presso un negozio, molti gestori non avrebbero la possibilità di essere presenti in ogni città o in ogni paese o località, pertanto gli abitanti di queste zone sarebbero molto limitati nella scelta, andando quasi a creare una sorta di “monopolio”. A volte, purtroppo, capita però che gli agenti (o telefonici o porta a porta) approfittino di questa possibilità e carpiscano i nostri dati per attivare un contratto di fornitura non richiesto. Quando lo veniamo a scoprire in genere è sempre troppo tardi.
Dobbiamo sapere, però, che con la delibera 228/2017/R/com, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA) ha approvato il “Testo Integrato per l’adozione di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria (TIRV)”, che si applica proprio ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali. Secondo la delibera, che recepisce oltre le richieste della Commissione europea anche le disposizioni previste nel Codice del Consumo, e in particolar modo dall’articolo 66-quinquies, nel caso di attivazione non richiesta:
1) avete diritto a non pagare la fornitura ai sensi dell’art. 66-quinquies del Codice del Consumo;
2) potete sporgere reclamo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
3) il fornitore non richiesto vi deve riportare al precedente fornitore secondo la procedura di ripristino già prevista dalla stessa Autorità.
Sulla base di questa delibera, pertanto, è necessario inviare un reclamo al “nuovo” gestore, cioè quello per cui non abbiamo sottoscritto nulla, contestando l’attivazione e chiedendo l’applicazione della delibera 228/2017/R/com per avere il rientro al fornitore precedente.
Dobbiamo però anche ricordare che i contratti a distanza (cioè quelli sottoscritti telefonicamente o porta a porta) prevedono anche una forma di tutela in più: quella del diritto di ripensamento. Molto semplicemente si hanno 14 giorni di tempo per cambiare idea. Nel caso abbia cambiato idea, o abbia il dubbio che “quella telefonata” ricevuta solamente per confermare qualche dato sia invece servita per farmi sottoscrivere un contratto, devo inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al venditore, devo indicare i miei dati e il giorno della telefonata – o della visita a casa – e dire semplicemente che si esercita il diritto di ripensamento.
Vi ricordiamo che a Parma è attivo lo Sportello “Energia: diritti a viva voce” http://www.energiadirittiavivavoce.it/ che può esservi di aiuto per tutte le problematiche legate a luce, acqua e gas.