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Novità Fiscali

I NUOVI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE CONTENUTI E MODALITA’ DI APPROVAZIONE

Febbraio 18th, 2019

I NUOVI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE  CONTENUTI E MODALITA’ DI APPROVAZIONE

di Pier Luigi Ferrenti

 

Come noto, il decreto legislativo 105/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2018, ha apportato numerose modifiche al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS). Particolare importanza assumono quelle relative agli adeguamenti statutari che Associazioni di Promozione Sociale (APS), Organizzazioni di Volontariato (ODV) e ONLUS devono approvare entro il prossimo 2 agosto, nuovo termine temporale stabilito dal decreto stesso (di fatto, una proroga del precedente termine, che fissava la scadenza al 2 febbraio 2019).

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare 27 dicembre 2018, ha analizzato le tre tipologie di norme oggetto di adeguamento statutario, ben illustrando e chiarendo quali siano, ai sensi del CTS, le modifiche da apportare obbligatoriamente (norme inderogabili), quelle che si possono introdurre solo attraverso una specifica previsione statutaria (norme derogabili) e, infine, quelle la cui introduzione è una mera facoltà attribuita all’autonomia statutaria di ciascun Ente soffermandosi inoltre a lungo su quali siano le modalità necessarie per approvarle.

 

Nei giorni scorsi, tutti i nostri Comitati territoriali hanno ricevuto il nuovo modello di Statuto APS, corredato da una serie di note esplicative. A breve, riceveranno anche il modello di statuto per le ODV. Le APS affiliate, le associazioni affiliate che intendono trasformarsi in APS, o quanti intendono costituirne una nuova, possono pertanto rivolgersi ai comitati di competenza territoriale per averne una copia. Il modello di statuto APS che abbiamo redatto, e che i comitati possono anche scaricare dall’area riservata del sito, è ampiamente modificato rispetto a quello distribuito a suo tempo. Esso tiene conto delle indicazioni puntuali fornite dalla suddetta circolare, nonché delle valutazioni espresse in questi mesi da Ministero e Regioni al ricevimento delle richieste di iscrizione agli attuali Registri APS. Ci soffermeremo su alcune di esse, limitandoci a quelle che riteniamo più significative per le APS.

 

Una prima, fondamentale riflessione da fare, è sul significato complessivo di quello che ci apprestiamo ad approvare; adottare un nuovo statuto, infatti, non può e non deve essere un mero atto formale e burocratico. Il ruolo dei nostri comitati territoriali diventa pertanto fondamentale affinché il modello di statuto proposto non sia oggetto di adozione acritica: l’occasione dell’adeguamento degli statuti è infatti preziosa, per ogni associazione, per riflettere sulle proprie finalità, su quello che è o vuole diventare, su ciò che fa o che potrebbe fare, su quali siano i destinatari della propria attività. Ed è un modo, anche, per riorganizzare la propria governance, dotarsi eventualmente di nuovi organi sociali, attribuire agli stessi nuove e/o diverse competenze.

 

In primo luogo, è infatti obbligatorio indicare negli statuti le finalità per cui una APS si è costituita; nel farlo, non bisogna limitarsi al generico richiamo a quelle definite dal codice (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale), ma è opportuno “raccontarle” più puntualmente (per fare un esempio: un’associazione che si prefigge l’organizzazione di attività generali in campo culturale, potrebbe perseguire la finalità di far conoscere meglio le opere teatrali, o la musica classica, contribuire alla formazione e alla crescita culturale dei propri soci e dei cittadini in genere etc. etc.).

 

E’ poi obbligatorio indicare le attività di interesse generale che l’associazione andrà a svolgere, in coerenza con le finalità perseguite. Da un lato, è indispensabile che tali attività siano immediatamente riconducibili a quelle previste dall’articolo 5 del CTS (riproponendo la denominazione fornita in tale articolo, e magari indicando anche la lettera che le contraddistingue); dall’altro, è altrettanto opportuno che siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività stesse (per rimanere al nostro esempio, l’associazione potrebbe indicare, quale finalità generale, quella della lettera l) dell’articolo 5 “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”, specificando ulteriormente che l’associazione organizzerà corsi teatrali o musicali, spettacoli teatrali, concerti musicali etc. etc.).

 

Per quanto riguarda invece l’esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale, esso non è un obbligo ma una facoltà concessa alle APS dall’articolo 6 del CTS. Tuttavia, se si vuole esercitarle, è obbligatorio prevedere nello statuto tale possibilità. Fermo restando che esse debbono essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, non è necessario in questa fase fornirne un elenco puntuale, potendo lo statuto rimandare la loro individuazione a un momento successivo, purché sia da subito identificato l’organo sociale cui attribuire la competenza a farlo.

 

Non si devono inoltre tralasciare né l’indicazione dei soggetti cui l’APS si rivolge (in primo luogo i soci e i loro familiari) né con quali modalità essa struttura la propria attività di carattere generale (di norma attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi).

 

Contenuti obbligatori dello statuto sono poi l’assenza di finalità lucrative, la destinazione esclusiva del patrimonio allo svolgimento dell’attività statutaria, il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili, l’obbligatorietà di conformarsi a quanto previsto dal CTS in caso di devoluzione del patrimonio conseguente allo scioglimento dell’Associazione, l’obbligo di approvare il bilancio di esercizio e quello di consentire ai soci elettorato attivo e passivo, l’obbligo di dotarsi di libri sociali e del registro dei volontari.

 

Per quanto riguarda l’adesione alle APS, è fondamentale sottolineare come essa debba obbligatoriamente avvenire su domanda degli interessati, e come sia obbligatorio dare risposta alla domanda, motivando la sua eventuale non accettazione. Data la natura aperta delle APS, non si possono poi porre limitazioni alle adesioni. Il nostro modello, pertanto, prevede che possano aderire all’APS tutti i cittadini, di qualsiasi nazionalità, senza distinzione di sesso, religione, idee politiche etc. I requisiti specifici per l’adesione all’APS che lo statuto eventualmente prevedesse non devono mai avere carattere discriminatorio.

 

Per quanto riguarda l’organizzazione interna delle APS, il codice lascia loro ampia autonomia statutaria. Pur stabilendo come obbligatori alcuni organi sociali (quali l’Assemblea dei soci e un Organo di amministrazione, che nel nostro modello abbiamo chiamato “Consiglio Direttivo”) e pur definendo le competenze inderogabili dell’Assemblea dei soci, viene fatta salva, ad esempio, la derogabilità per le associazioni con più di 500 associati, così come una serie di altre norme, derogabili in presenza di una specifica clausola statutaria.

 

Questione di grande importanza è poi quella della denominazione. Le Associazioni di Promozione Sociale hanno infatti l’obbligo (e la facoltà) di usare nella loro denominazione e nei loro atti tale specificazione o il suo acronimo (appunto APS). Quelle iscritte nei registri possono già farlo. Per quelle di nuova costituzione, l’utilizzo di tale denominazione o del suo acronimo non potrà avvenire prima dell’iscrizione ai registri esistenti o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). E’ opportuno pertanto che esse prevedano già nello statuto tale denominazione, rimandando il suo utilizzo all’avvenuta formale iscrizione nei suddetti registri.

 

Non è invece obbligatorio, per le APS, indicare anche, nella denominazione, la specificazione “Ente del Terzo Settore” o il suo acronimo (ETS). Possono però farlo, prevedendolo sin d’ora nello statuto, analogamente a quanto fatto per la denominazione APS.

 

Infine, in allegato alla Circolare, una tabella, a cui si rimanda per la sua chiarezza, riepiloga puntualmente tutte le modifiche da apportare e le modalità (assemblea ordinaria o straordinaria) con cui approvarle, a seconda del loro carattere inderogabile, derogabile o facoltativo.

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