«Ho acquistato un mobile via internet e ho versato un acconto. La consegna fissata a gennaio, però, avverrà ad aprile per indisponibilità della merce. Vorrei recedere. Sono obbligata ad acquistare la merce?»
Risponde l’avvocato Mara Menatti, di Confconsumatori Parma
Chi acquista online o via telefono ha la facoltà di recedere dal contratto inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno entro 14 gg lavorativi dal giorno dell’acquisto o dal ricevimento della merce, senza alcun obbligo di motivazione. È il cosiddetto diritto di “ripensamento”, anche se il consumatore è tenuto comunque a leggere bene termini e condizioni prima di procedere all’acquisto. Se, invece, si usufruisce del diritto di recesso oltre il quattordicesimo giorno, può venir richiesto il pagamento di una penale, salvo l’ipotesi in cui il venditore non provveda a informare il consumatore sulle modalità di recesso tramite informative chiare, complete e ben visibili sul sito; in tal caso il termine aumenta da 14 giorni a 12 mesi.
Diversamente, nell’ipotesi in cui il consumatore non abbia usufruito del diritto di “ripensamento”, ha il diritto alla consegna del bene entro 30 giorni dall’ordine; quindi, qualora il venditore non fornisca il bene, risulta inadempiente e il consumatore può recedere dal contratto, rifiutando la consegna del bene e chiedendo la restituzione della somma versata in esecuzione del contratto (qualora fosse stato corrisposto un anticipo), oltre al risarcimento del danno, se provato.
Cosa fare, allora se dopo 30 giorni dall’ordine il bene ancora non è stato consegnato? Il consumatore deve anzitutto diffidare per iscritto il venditore a consegnargli il prodotto entro un ulteriore termine cosiddetto “supplementare appropriato alle circostanze”; laddove la consegna sia particolarmente difficoltosa, il termine dovrà essere più ampio. Qualora la consegna tardasse ancora il consumatore dovrà recedere dal contratto, chiedendo la restituzione del prezzo e pretendere – se dimostrato – il risarcimento del danno e tutte le somme versate dal consumatore in esecuzione del contratto.
Il consumatore deve per forza concedere un tempo supplementare per la consegna? No, se si verifica una di queste circostanze: se il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni; oppure se il rispetto del termine pattuito per la consegna del bene è da considerarsi essenziale (in base alle circostanze di stipula del contratto o in base a una specifica comunicazione del consumatore).
In conclusione, qualora la merce non venga consegnata nei 30 giorni successivi all’accordo, il consumatore avrà diritto, non solo alla risoluzione del contratto, ma anche alla restituzione della somma versata a titolo di acconto ed eventualmente anche a un risarcimento, se dimostra di aver subito uno specifico danno dalla mancata consegna del bene.