«Ho acquistato una macchina fotografica da un privato tramite un annuncio su internet. Dopo un mese non era stata ancora consegnata e ora sia il venditore sia il corriere risultano irreperibili. Cosa posso fare?»
Risponde l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma
Non avendo acquistato da un venditore autorizzato può solo denunciare il fatto alle Autorità. Infatti, il Codice del Consumo limita il suo ambito di applicazione alle sole ipotesi in cui le vendite avvengano tra un consumatore e un professionista, non anche agli scambi tra privati. Ciò vuol dire che, in questi casi, le tutele apprestate dagli artt. 61 e seguenti, in materia di consegna, non troveranno applicazione. In tali ipotesi, quindi, è ancor più importante prima di avviare qualsiasi transazione, leggere attentamente l’annuncio: informarsi bene sull’oggetto che si vuole acquistare e verificare che esso corrisponda a quello offerto in vendita e, in caso di mancata consegna e irreperibilità del venditore sporgere querela alla Polizia Postale.
Nel caso, invece, in cui l’acquisto sul web venga effettuato tra un consumatore ed un venditore professionista la disciplina dettata dal Codice del Consumo stabilisce che il venditore, una volta registrato l’ordine e ricevuto il pagamento, ha, salvo diversi accordi, 30 giorni di tempo per consegnare la merce. Scaduto tale termine, il consumatore, che ancora non ha ricevuto l’oggetto, ha la possibilità di sollecitare il venditore a provvedere alla consegna entro un termine supplementare, inviando, al suo indirizzo, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a titolo di messa in mora. Non esiste però alcun obbligo in capo al consumatore di concedere al venditore tale termine supplementare, a meno che ciò non risulti “appropriato alle circostanze”, diversamente il consumatore ha diritto di risolvere immediatamente il contratto. Così facendo le parti non saranno più obbligate tra loro e la parte inadempiente sarà tenuta a restituire per intero, il pagamento già eseguito dall’acquirente.
In nessun caso il venditore potrà sottrarsi alla propria responsabilità di consegnare la merce attribuendo la colpa della mancata consegna al corriere a cui il pacco è stato affidato. Il corriere infatti viene generalmente scelto dal venditore, quindi l’omissione della consegna comporta, per l’acquirente il diritto alla sostituzione del prodotto o alla restituzione della somma già versata.