«Buongiorno, vorrei sapere se è possibile registrare lo svolgimento dell’assemblea condominiale?»
Risponde l’avvocato Elena De Simone, di Confconsumatori Parma
La risposta cambia a seconda che si tratti di una registrazione di solo audio o anche video dell’assemblea. Premesso che ai sensi dell’art. 1130 c.c. comma 7, e dell’art. 1136 ultimo comma, la verbalizzazione delle deliberazioni assembleari deve essere fatta per iscritto e il verbale deve essere trascritto in apposito registro tenuto dall’amministratore, è sempre possibile la registrazione audio (fonoregistrazione) dell’assemblea condominiale anche senza il consenso degli altri condomini, purché tale registrazione non venga divulgata ad estranei a meno che non si debba tutelare un diritto proprio o altrui e a condizione cha da tale fatto non derivi nocumento (art. 167 del D.L.vo 196/2003 c.d. privacy).
Infatti, in ambito condominiale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del D.L.vo 196/2003, si ritengono titolari del trattamento sia l’amministratore del codominio sia i singoli condomini (ovvero i proprietari delle singole unità immobiliari), con la conseguenza che i medesimi sono tutti autorizzati ex lege a trattare i dati personali relativi alla gestione condominiale, ma non possono divulgarli senza il consenso dei condomini. Al riguardo, l’Autorità Garante ha affermato che:“(…)salva la presenza di una causa giustificatrice (quale il consenso dell’interessato o uno degli altri presupposti previsti dall’art. 24 del Codice) è illecita la comunicazione a terzi di dati personali riferiti ai partecipanti: ad esempio mettendo a disposizione di terzi dati personali riportati nei prospetti contabili o nei verbali assembleari o consentendo la presenza in assemblea – il cui svolgimento è suscettibile di videoregistrazione in presenza del consenso informato dei partecipanti – di soggetti non legittimati a parteciparvi”. Al riguardo si precisa che anche i tecnici o consulenti chiamati a relazionare su specifici lavori da svolgere nel condominio, essendo soggetti estranei, possono partecipare alle assemblee solo per il tempo necessario a trattare lo specifico punto all’ordine del giorno per il quale è richiesta la consulenza.
Diverso è il caso della videoregistrazione dell’assemblea condominiale che essendo uno strumento più invasivo della privacy non può mai essere effettuata senza il consenso informato dei condomini, tanto che la videosorveglianza in condominio è stata oggetto di due provvedimenti (il primo del 29/04/2004 e il secondo dell’8 aprile 2010).
Concludendo: la fonoregistrazione è sempre possibile, purché non venga divulgata a terzi, mentre per la videoregistrazione occorre sempre il preventivo consenso informato dei condomini.