«Chi risponde dei danni causati da infiltrazioni in condominio?»
Risponde l’avvocato Elena De Simone, di Confconsumatori Parma
L’art. 2051 c.c. così recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Ne deriva che in caso di danni da infiltrazioni prodotte dalle tubature comuni (impianto idrico, fognario o di riscaldamento) alle proprietà esclusive dei singoli condomini è il Condominio a doverne rispondere, salvo che dimostri il caso fortuito, ovvero l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, dal carattere imprevedibile ed eccezionale che può anche concretizzarsi nel comportamento colposo del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso che si è verificato.
Nel caso in cui i danni siano causati da tubazioni di proprietà esclusiva, invece, è il singolo proprietario a doverne rispondere, anche quando le predette condutture siano collocate nei muri maestri o in altre parti comuni dell’edificio.
Concludendo: in caso di danni che derivano a terzi da un determinato bene è sempre il soggetto che di tale bene ha la custodia a doverne rispondere.
Più precisamente, incombe sul danneggiato l’onere di provare sia il danno che il potere fisico di un soggetto sulla cosa che si traduce nel dovere di custodirla e mantenerla in buono stato affinché non cagioni danni a terzi mentre grava sul custode, al fine di escludere la responsabilità, l’onere di indicare e di provare che la causa del danno è estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato).