A cura di Alessio Silvestri, Luigi Silvestri, Pier Luigi Ferrenti

Con la sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025, la Corte dei Conti, sezione del Veneto, ha affrontato un tema di grande rilevanza per il mondo sportivo dilettantistico: la compatibilità tra la pensione anticipata “Quota 100” e i compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) nel settore sportivo.

Il caso esaminato

La questione nasce dal ricorso di un allenatore di calcio giovanile, pensionato con “Quota 100”, al quale l’INPS aveva richiesto la restituzione di oltre 29.000 euro, ritenendo incompatibile la percezione della pensione con i compensi ricevuti per l’attività sportiva dilettantistica, pari a 3.600 euro annui.  

La decisione della Corte

La Corte dei Conti ha accolto il ricorso (presentato dagli avvocati Marco Checcucci e Ilaria Agati), stabilendo che:

  • Le collaborazioni sportive dilettantistiche, se remunerate entro il limite di 5.000 euro annui, non costituiscono una “reimmissione” nel mercato del lavoro.
  • Tali compensi, in virtù della loro natura e dell’importo contenuto, non incidono sul sistema previdenziale e non sono soggetti a contribuzione.
  • La specificità del lavoro sportivo dilettantistico, spesso caratterizzato da prestazioni stagionali e prive di vincoli di subordinazione, lo distingue dalle forme di lavoro che il legislatore intendeva escludere dalla cumulabilità con la pensione “Quota 100”.

Implicazioni pratiche

La sentenza offre un importante chiarimento per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) e per i pensionati coinvolti in attività sportive:

  • I pensionati con “Quota 100” possono svolgere collaborazioni sportive dilettantistiche in forma di co.co.co. purché i compensi non superino i 5.000 euro annui.
  • È fondamentale monitorare attentamente la quantificazione dei compensi per garantire la compatibilità con il trattamento pensionistico anticipato.

Considerazioni finali

Sebbene la sentenza della Corte dei Conti non abbia forza di legge, rappresenta un precedente significativo che potrebbe orientare future decisioni giurisprudenziali e prassi amministrative. In attesa di eventuali chiarimenti ufficiali da parte dell’INPS o di interventi normativi, questa pronuncia offre un segnale positivo per il riconoscimento delle peculiarità del lavoro sportivo dilettantistico e la sua compatibilità con la pensione “Quota 100”. 

A cura di Alessio Silvestri, Luigi Silvestri, Pier Luigi Ferrenti

Con la sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025, la Corte dei Conti, sezione del Veneto, ha affrontato un tema di grande rilevanza per il mondo sportivo dilettantistico: la compatibilità tra la pensione anticipata “Quota 100” e i compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) nel settore sportivo.

Il caso esaminato

La questione nasce dal ricorso di un allenatore di calcio giovanile, pensionato con “Quota 100”, al quale l’INPS aveva richiesto la restituzione di oltre 29.000 euro, ritenendo incompatibile la percezione della pensione con i compensi ricevuti per l’attività sportiva dilettantistica, pari a 3.600 euro annui.

La decisione della Corte

La Corte dei Conti ha accolto il ricorso (presentato dagli avvocati Marco Checcucci e Ilaria Agati), stabilendo che:

  • Le collaborazioni sportive dilettantistiche, se remunerate entro il limite di 5.000 euro annui, non costituiscono una “reimmissione” nel mercato del lavoro.
  • Tali compensi, in virtù della loro natura e dell’importo contenuto, non incidono sul sistema previdenziale e non sono soggetti a contribuzione.
  • La specificità del lavoro sportivo dilettantistico, spesso caratterizzato da prestazioni stagionali e prive di vincoli di subordinazione, lo distingue dalle forme di lavoro che il legislatore intendeva escludere dalla cumulabilità con la pensione “Quota 100”.

Implicazioni pratiche

La sentenza offre un importante chiarimento per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) e per i pensionati coinvolti in attività sportive:

  • I pensionati con “Quota 100” possono svolgere collaborazioni sportive dilettantistiche in forma di co.co.co. purché i compensi non superino i 5.000 euro annui.
  • È fondamentale monitorare attentamente la quantificazione dei compensi per garantire la compatibilità con il trattamento pensionistico anticipato.

Considerazioni finali

Sebbene la sentenza della Corte dei Conti non abbia forza di legge, rappresenta un precedente significativo che potrebbe orientare future decisioni giurisprudenziali e prassi amministrative. In attesa di eventuali chiarimenti ufficiali da parte dell’INPS o di interventi normativi, questa pronuncia offre un segnale positivo per il riconoscimento delle peculiarità del lavoro sportivo dilettantistico e la sua compatibilità con la pensione “Quota 100”.