
Lo scorso 15 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale 7 agosto 2025, noto come “Decreto Controlli”, che definisce forme, contenuti, tempi e modalità dei controlli sugli Enti del Terzo Settore (ETS).
Insieme al via libera della Commissione europea alle nuove norme fiscali tramite la “Comfort Letter” del 7 marzo, questo decreto rappresenta un passaggio decisivo per completare la Riforma del Terzo Settore avviata nel 2016.
Consulenti e uffici AiCS hanno seguito gli aggiornamenti attraverso incontri e webinar dedicati (promossi da: Forum Terzo Settore, Fondazione Terzjus e Infocamere) e, sulla base delle indicazioni emerse, riportiamo qui di seguito una sintesi concentrata sui controlli ordinari, con particolare attenzione agli enti più piccoli, cioè quelli con entrate annue ≤ 60.000 euro. Per gli enti con bilanci di dimensione superiore, seguirà un approfondimento (gli obblighi sono comunque descritti all’art. 11 del decreto).
Al momento, l’avvio effettivo del nuovo sistema richiederà ancora qualche mese, perché mancano ulteriori decreti e atti attuativi. Questo tempo è utile per prepararsi, così da arrivare pronti quando i controlli partiranno.
A QUALI ETS SI APPLICA IL DECRETO
Il decreto si applica agli ETS iscritti nelle seguenti sezioni del RUNTS:
- ODV
- APS
- Reti associative
- Altri ETS
Gli enti interessati sono circa 120.000.
Non si applica alle imprese sociali (e agli enti filantropici, per i quali si applicano discipline specifiche).
SCOPO DEI CONTROLLI
I controlli vengono svolti nell’interesse pubblico e per tutelare la funzione sociale degli ETS. In concreto, serviranno a verificare che l’ente:
- mantenga i requisiti per essere ETS;
- persegua le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- rispetti gli obblighi legati all’iscrizione al RUNTS.
Questo è un punto molto importante perché una possibile cancellazione dal RUNTS può comportare perdita di benefici e anche la devoluzione in tutto e in parte del patrimonio dell’ente.
I CONTROLLI ORDINARI
I controlli “ordinari” sono controlli programmati, previsti dal CTS, con cadenza triennale.
Nel primo triennio di applicazione (che partirà da una data stabilita dal Ministero con un decreto ancora atteso), dovranno riguardare almeno il 55% degli ETS iscritti.
CHI PUO’ EFFETTUARE I CONTROLLI ORDINARI
I controlli potranno essere effettuati:
- dagli uffici RUNTS;
- e, di norma, anche dalle Reti Associative Nazionali (RAN) (come AiCS) e dai CSV, limitatamente ai propri aderenti.
RAN e CSV potranno però svolgere questi controlli solo dopo specifica autorizzazione del Ministero del Lavoro, per la quale si è ancora in attesa dell’atto che consenta di fare richiesta.
SUGGERIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Tutte le comunicazioni legate ai controlli avverranno tramite PEC. È quindi fondamentale che ogni ETS verifichi che la propria PEC sia attiva e funzionante (o che se ne doti, se manca).
Inoltre, poiché ogni Rete Associativa potrà controllare in via generale solo i propri affiliati, è opportuno verificare che nel RUNTS sia indicata l’adesione ad AiCS come Rete di riferimento. Se così non fosse, va aggiornata la posizione allegando la dichiarazione di adesione alla rete, disponibile nel programma di tesseramento (Anagrafica 1 → Stampe).
I CONTROLLI ORDINARI SUGLI ETS CON ENTRATE ANNUE ≤ 60.000 €
Per gli ETS che nel triennio precedente hanno depositato tutti i bilanci e hanno avuto entrate annue non superiori a 60.000 euro, il controllo ordinario si concentrerà su verifiche essenziali, tra cui:
- correttezza della denominazione (es. presenza dell’acronimo APS) e coerenza della forma giuridica rispetto alla sezione di iscrizione nel RUNTS.
- rispetto del numero minimo di associati (per APS e ODV almeno 7), con aggiornamento del dato entro il 30 giugno di ogni anno;
- presenza nello statuto degli elementi richiesti dal CTS e adeguamento, se necessario (soprattutto per enti “trasmigrati”);
- eventuale svolgimento di attività diverse, che devono essere previste dallo statuto e rimanere secondarie e strumentali, rispettando i limiti quantitativi (30% entrate oppure 66% costi);
- corretta redazione e deposito dei bilanci al RUNTS (per il 2024 la scadenza per il deposito bilancio era il 30 giugno di ogni anno.
Con la legge 104/2024 il deposito bilancio deve essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio); - corrette comunicazioni al RUNTS (cariche sociali aggiornate, modifiche statutarie depositate, ecc.);
- assenza di cause di scioglimento o estinzione.
A CHI RIVOLGERSI PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER LE PRATICHE SUL RUNTS
Per chiarimenti o supporto sulle pratiche RUNTS è possibile rivolgersi:
- ai Comitati Pilota (ossia i Comitati regionali: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana, e i Comitati Provinciali: Napoli, Salerno, Bologna, Forlì, Lecce, Torino, Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza) per gli enti affiliati ad essi;
- oppure all’Ufficio Organizzazione della Direzione Nazionale: dnorganizzazione@aics.info.


