Dal 1° gennaio 2026 plusvalenze “congelate”, forfait ODV/APS a 85 mila €, estensione del regime 398 alle SSD, nuove regole su sopravvenienze attive e detrazione IVA
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per:
- enti del Terzo settore
- procedure di crisi d’impresa
- enti e società dello sport dilettantistico
- alcuni istituti dell’IVA
L’entrata in vigore, come si legge nella sintesi a cura di Fisco e Tasse, è fissata al 1° gennaio 2026, salvo eventuali modifiche nel percorso parlamentare.
Il testo passerà ora all’esame delle Commissioni parlamentari e, dopo il parere della Conferenza Unificata, tornerà in CdM per l’adozione definitiva.
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Sport dilettantistico: più spazio al regime 398/1991
L’art. 4 estende lo storico regime forfetario 398/1991 alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e ne eleva il plafond a 400.000 € di proventi annui, equiparando le ASD alle SSD.
IVA: semplificazioni e allineamento UE
Il decreto interviene sull’IVA con quattro mosse di semplificazione e adeguamento europeo.
Primo, viene soppresso il comma 3 dell’art. 19-bis.2 DPR 633/1972: per i beni a uso promiscuo non serviranno più complesse rettifiche “pro-rata”, riducendo la burocrazia.
Secondo, il nuovo art. 19-ter stabilisce che gli enti non commerciali potranno detrarre l’imposta solo in proporzione all’attività economica svolta, imponendo la contabilità separata fra area istituzionale e commerciale.
Terzo, si aggiornano agli orientamenti UE l’art. 40-bis (pagamenti elettronici) e l’art. 9 DPR 633/1972, per chiarire il trattamento delle operazioni non imponibili e uniformare le modalità di pagamento.
Infine, viene abrogato l’art. 1, comma 151, della legge 197/2022, eliminando il vincolo che in certi casi limitava il diritto di detrazione, a beneficio dei soggetti interessati.
Terzo settore: nuovo art. 79-bis e soglie potenziate
Il decreto introduce il nuovo art. 79-bis del Codice del Terzo settore per risolvere il problema delle cosiddette “plusvalenze figurative”: quando un bene passa dal regime commerciale a quello non commerciale, l’imposta resta sospesa finché il bene è destinato alle finalità statutarie e diventa dovuta solo se viene ceduto o cambia destinazione.
Contestualmente vengono innalzate le soglie dei regimi forfetari:
- per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale il tetto dei ricavi che consente l’applicazione del forfait sale a 85 000 euro;
- lo stesso limite di 85 000 euro diventa la nuova soglia unica anche per il regime speciale ex art. 86, uniformando il quadro ai nuovi parametri UE e semplificando gli adempimenti per gli enti.
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