Ecco la sintesi di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della Consulenza Giuridica n. 956-13/2024
Con istanza di consulenza giuridica del 23 febbraio 2024 il CONI aveva sottoposto all’Agenzia delle Entrate
alcune questioni di interesse del settore sportivo dilettantistico al fine di fornire adeguate indicazioni agli Organismi Sportivi in merito all’applicazione di alcune disposizioni introdotte dalla Riforma dello sport (D.Lgs. 36/219.
In particolare era stato richiesto:
- Applicazione della ritenuta d’acconto per lavoratori sportivi autonomi per importi fino ad euro 15.000;
- Determinazione del reddito di lavoro autonomo sportivo;
- Determinazione del reddito forfettario per i lavoratori autonomi rientranti nel regime di cui all’art. 1, comma 57, legge 190 del 2014;
- Premi:
a. Trattamento dei premi previsti da contratti di lavoro sportivo.
b. Rilevanza reddituale in caso di premi erogati alle società sportive
c. Trattamento dei premi erogati dalle Federazioni ad Atleti e Tecnici, facenti parte del settore professionistico, convocati nelle rappresentative nazionali delle Federazioni - Determinazione imponibile IRAP per compensi superiori ad euro 85.000
Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate hanno consentito di chiarire alcuni dubbi emersi negli scorsi mesi fornendo preziose e chiare indicazioni.
Nel dettaglio:
1) Applicazione ritenuta di acconto
Ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs 36/21, i compensi di lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo di euro 15.000.
Pertanto, fino a tale importo non dovrà essere applicata la ritenuta di acconto, sia nel caso di collaborazione coordinata e continuativa che nel caso di lavoro autonomo.
È opportuno precisare che tale soglia di esenzione è relativa alle somme complessivamente percepite nell’anno dal lavoratore sportivo.
A tal fine il percipiente (collaboratore o lavoratore autonomo) dovrà rilasciare all’ente sportivo erogante una autocertificazione con cui attesti l’ammontare complessivo dei compensi sportivi percepiti nell’anno.
2) Determinazione Reddito di Lavoro Autonomo Sportivo
I compensi di lavoro autonomo sportivo da considerare ai fini della determinazione del reddito imponibile sono unicamente quelli eccedenti la soglia di euro 15.000.
Da tale importo andranno detratti i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di lavoro autonomo sportivo, in base alle previsioni del TUIR.
Esempio:
-Compensi da Lavoro Sportivo Autonomo: euro 40.000
-Importo da indicare nel rigo RE1: euro 25.000
-Costi sostenuti: euro 5.000
-Imponibile: euro 20.000
3) Regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 57, legge 190 del 2014 e cause ostative all’accesso al regime
L’Agenzia ha chiarito che i componenti positivi di reddito cui applicare il coefficiente di redditività deve essere costituito unicamente dai compensi che eccedono la soglia di esenzione di euro 15.000.
In ogni caso, tale importo (euro 15.000) resta rilevante ai fini della verifica della soglia massima dei compensi percepiti nell’anno precedente, per verificare la possibilità di non decadere da tale regime.
Si precisa inoltre che, ai fini della verifica delle cause ostative per l’accesso al citato regime nel 2024, rilevino unicamente i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo sportivo attivati a decorrere dal 1°luglio 2023 (data di entrata in vigore del D.gs. 36/21 recante la nuova disciplina sul lavoro sportivo) e non anche quei compensi che, nella versione vigente fino al 1 ° luglio 2023, erano qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR.
4) Premi
a) Trattamento dei premi previsti da contratti di lavoro sportivo
Le somme erogate ad atleti e tecnici dell’area del dilettantismo in dipendenza di contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, anche se qualificati nei contratti come “premi” non possono essere assoggettate a ritenuta a titolo di imposta, in quanto costituiscono parti variabili della retribuzione determinata in base ai risultati sportivi raggiunti. Pertanto dovranno essere assoggettate a tassazione ordinaria unitamente alla parte fissa prevista nel contratto, sia di collaborazione coordinata e continuativa sia di lavoro autonomo
b) Rilevanza reddituale in caso di premi erogati alle società sportive
I premi corrisposti direttamente alle società sportive di appartenenza non rientrano tra quelli per i quali è possibile applicare al ritenuta a titolo di imposta
c) Trattamento dei premi erogati dalle Federazioni ad Atleti e Tecnici, facenti parte del settore professionistico, convocati nelle rappresentative nazionali delle Federazioni
Per quanto attiene le Federazioni che hanno istituito il settore professionistico è stato chiarito che l’attività delle squadre nazionali e degli atleti convocati in nazionale, rientra in ambito dilettantistico.
Pertanto i premi eventualmente erogati agli atleti dalle Federazioni di riferimento, per i risultati sportivi ottenuti e per i ritiri sono assoggettate a ritenuta a titolo di imposta.
5) Determinazione imponibile IRAP per compensi superiori ad euro 85.000
Ai fini della applicazione della agevolazione IRAP prevista dall’art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/21, in base alla quale non concorrono alla determinazione della base imponibile i compensi non superiori ad euro 85.000, è stato chiarito che tale agevolazione si applica solo ai casi in cui il singolo compenso non superi tale importo. Nel caso in cui, invece, il compenso corrisposto al singolo lavoratore sportivo superi tale soglia, l’intero importo (e quindi non solo la parte eccedente), costituirà base imponibile al fine della determinazione della base imponibile IRAP.
(testo a cura del CONI, circolare 15 sett 2025 – rev 18 settembre)


