A cura di E-Ius
Con la Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale del 27 marzo, arrivano importanti chiarimenti per gli ETS:
1. Diritto degli associati di esaminare i libri sociali. Il Ministero ne ribadisce la natura essenziale, quale presidio dei principi di democraticità , trasparenza e controllo diffuso sull’operato degli organi sociali. Ne consegue l’illegittimità di clausole statutarie che ne prevedano l’esclusione totale. Al tempo stesso, viene riconosciuta agli statuti la possibilità di disciplinarne le modalità di esercizio, anche introducendo limiti funzionali a evitare abusi o interferenze con il regolare funzionamento dell’ente e a tutelare la riservatezza di dati sensibili o situazioni particolari.
2. Volontariato: la nota conferma un orientamento già consolidato: anche l’esercizio di una carica sociale può essere qualificato come attività volontaria, se svolto in modo personale, spontaneo e gratuito. La gratuità rappresenta un requisito imprescindibile, ma non sufficiente, e resta ferma l’incompatibilità tra la qualifica di volontario e quella di soggetto che percepisce compensi dall’ente. Viene inoltre ribadito l’obbligo assicurativo in capo agli ETS che si avvalgono di volontari, anche occasionali.
3. Compensi degli amministratori. il Ministero chiarisce che, per gli ETS diversi dalle organizzazioni di volontariato, è ammissibile la remunerazione delle cariche sociali anche in assenza di una previsione statutaria espressa, purché lo statuto non la vieti e nel rispetto dei limiti posti dal Codice, in particolare del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili. Per le ODV, invece, continua a valere il principio della gratuità delle cariche, salvo le eccezioni previste per gli organi di controllo.
4.Organo di controllo. In assenza di una disciplina specifica nel Codice, la possibilità di nominare membri supplenti è rimessa all’autonomia statutaria. In caso di previsione, i supplenti devono possedere fin dall’origine i requisiti richiesti per i componenti effettivi. Ai fini del RUNTS, l’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente i titolari delle cariche sociali: i supplenti rilevano solo al momento dell’eventuale subentro.
5.Delega a terzi per la presentazione delle istanze e per l’aggiornamento dei dati nel RUNTS, alla luce delle recenti modifiche normative. La delega è ammessa per semplificare gli adempimenti, ma non incide sul regime delle responsabilità : le eventuali sanzioni per omissioni o ritardi restano in capo agli amministratori, mentre il delegato risponde sul piano civilistico nei confronti dell’ente in base al rapporto di mandato.


