A cura di E-Ius

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei premi sportivi nel contesto dilettantistico: la ritenuta del 20% si applica solo se i premi sono corrisposti da enti sportivi dilettantistici a favore di atleti e tecnici al di fuori di un rapporto di lavoro sportivo.

È quanto emerge da una consulenza giuridica fornita all’esito di un quesito presentato da una Federazione sportiva. La ritenuta si applica solo ai premi erogati da soggetti individuati per legge — come CONI, CIP, Federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche — e solo se destinati ad atleti e tecnici per la partecipazione a gare o raduni, senza vincolo di subordinazione o coordinamento.

Se il premio rappresenta una componente variabile del compenso previsto da un contratto di lavoro sportivo, non si applica la ritenuta del 20%. In tal caso, le somme saranno assoggettate alla stessa disciplina fiscale e contributiva del compenso fisso, sulla base della natura del rapporto (autonomo, subordinato o co.co.co.).

L’Agenzia si sofferma anche sull’IVA. In linea con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE, l’IVA è dovuta qualora vi sia un nesso diretto tra la prestazione resa (es. raggiungimento di obiettivi) e il compenso percepito, tipicamente in presenza di contratti di lavoro autonomo. In questi casi, il premio costituirà parte integrante del corrispettivo e andrà assoggettato a IVA. Infine, i chiarimenti si applicano anche a soggetti non residenti, salvo il ricorso a convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.