(a cura dello studio E-Ius)
Nell’ultima bozza di schema di decreto attuativo della legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111/2023), in esame il 20 novembre in Consiglio dei Ministri in data odierna, è stata introdotta una proroga al 1° gennaio 2036 dell’entrata in vigore del regime di esenzione IVA applicabile agli enti associativi sui corrispettivi specifici o contributi supplementari versati da soci, associati, partecipanti e tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Non si tratta dell’ennesima proroga annuale della disciplina IVA, bensì di una moratoria decennale volta a mantenere sospesi gli effetti delle modifiche introdotte dal decreto c.d. “Fisco-lavoro” agli artt. 4 e 10 del decreto IVA, al fine di consentire all’Italia un congruo margine temporale per ideare e adottare soluzioni in linea con le indicazioni dell’Unione europea.
Effetti
- Per gli enti associativi resta fermo fino al 2036 il regime di esclusione IVA sui corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (di cui all’art. 4 comma 4 decreto IVA).
- Il citato regime di esclusione IVA resta confermato anche per le Associazioni sportive dilettantistiche e, in base alle previsioni recate nel decreto Omnibus (art. 3, DL 113/2024 conv. L. 143/2024), anche per le società sportive dilettantistiche.
- Resta invariato fino al 2036 il regime di esclusione IVA per le attività di somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a soci, associati e partecipanti (non soltanto indigenti), anche verso pagamento di corrispettivi specifici, da bar ed esercizi similari, presso le sedi istituzionali delle associazioni di promozione sociale (ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno e sempre che tale attività sia complementare a quella istituzionale.
- L’obbligo di apertura della partita IVA e di gestione degli adempimenti connessi (fatturazione, registrazione, dichiarazione) non scatta dunque in via generalizzata dal 2026. Restano esonerati gli enti che svolgono esclusivamente attività non commerciali o attività che rientrano nel regime di esclusione IVA sopra illustrato.
Ulteriori novità fiscali per gli ETS
Oltre alla proroga IVA, si segnalano le ulteriori novità fiscali di interesse per gli enti del Terzo settore e sportivi:
- introduzione dell’ipotesi di esonero dalla certificazione dei corrispettivi per le ODV e APS che, entro la soglia di ricavi di 85mila euro annui, opteranno dal 2026 per il regime forfetario di cui all’art. 86 del CTS.
- Riordino dei regimi di esenzione IVA (art. 10, nn. 15, 19, 20 e 27-ter decreto IVA) che saranno applicabili dalle Onlus agli Ets escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
- Estensione dell’aliquota agevolata al 5% alle imprese sociali costituite in forma societaria, oltreché alle coop sociali e loro consorzi;
- Conferma dell’applicazione del regime agevolato IRES e IVA di cui alla L. 398/91 alle ASD e SSD di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. 36/2021 (incluse dunque anche le ssd costituite in forma di società cooperative) con ricavi annui derivanti da attività commerciali non superiori a 400mila euro.



