
Nello sport dilettantistico, gli obblighi Inail scattano per i soci in presenza di un rapporto di lavoro subordinato o amministrativo gestionale con l’ente. Il chiarimento arriva con la circolare 31/2025, pubblicata il 20 maggio, con cui l’Inail torna a fare il punto sugli obblighi assicurativi previsti per i lavoratori sportivi alla luce delle novità della riforma. Ciò allo scopo di definire la portata dell’obbligo anche per gli associati delle associazioni o società sportive dilettantistiche (Asd/Ssd) che svolgano, nell’interesse dell’ente, l’attività di istruttore sportivo o attività di tipo amministrativo (per esempio front office, pagamenti eccetera).
La riforma dello sport – avviata con legge delega 86/2019 – ha previsto una nuova disciplina sul lavoro, introducendo, da un lato, una specifica definizione di lavoratore nel settore professionistico e dilettantistico, dall’altro prevedendo tutta una serie di misure e tutele. Tra queste rientra l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori subordinati che esercitano attività sportiva in favore dei soggetti dell’ordinamento sportivo (articolo 34 del Dlgs 36/2021). Una disciplina, questa, che non interessa tuttavia solo i lavoratori sportivi subordinati.
L’obbligo assicurativo scatta anche per i giovani atleti apprendisti, i lavoratori sportivi occasionali con contratti gestiti dall’Inps (cosiddetti Presto) e, dal 1° luglio 2023, per i collaboratori amministrativo-gestionali. Quest’ultimi, seppure siano espressamente esclusi dal novero dei lavoratori sportivi, sono infatti tutelati ai fini Inail per esplicita previsione di legge. In questo modo è stato superato l’assetto previgente che, qualificando i compensi di questi collaboratori come redditi diversi (articolo 67 lettera m, del Tuir), prevedeva un’ipotesi di esclusione.
Un discorso a parte meritano i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) che, in luogo della copertura assicurativa, applicano la disciplina dell’articolo 51 della legge 289/2002. Vale a dire quella che dispone la tutela assicurativa obbligatoria con polizze private. Proprio in questo scenario arriva il chiarimento dell’Inail. Ai fini dell’obbligo non è sufficiente il vincolo associativo intercorrente tra la persona fisica e l’Asd/Ssd. Per rientrare nell’ambito della tutela assicurativa occorre che il socio dell’Asd/Ssd sia inquadrato come lavoratore sportivo subordinato o che svolga l’attività nell’ambito di un rapporto di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale. Una posizione condivisibile che tiene conto della specificità della disciplina e che trova peraltro conforto nella giurisprudenza. Proprio quest’ultima, in più occasioni, ha infatti avuto modo di ribadire che nel sistema assicurativo gestito dall’Inail non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele. Con la conseguenza che le tutele, all’interno del sistema antinfortunistico e di assicurazione per le malattie professionali, scattano al ricorrere di specifici requisiti sia con riguardo alle attività protette sia alle persone assicurate così come individuate dal legislatore.
A cura di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio
Nello sport dilettantistico, gli obblighi Inail scattano per i soci in presenza di un rapporto di lavoro subordinato o amministrativo gestionale con l’ente. Il chiarimento arriva con la circolare 31/2025, pubblicata il 20 maggio, con cui l’Inail torna a fare il punto sugli obblighi assicurativi previsti per i lavoratori sportivi alla luce delle novità della riforma. Ciò allo scopo di definire la portata dell’obbligo anche per gli associati delle associazioni o società sportive dilettantistiche (Asd/Ssd) che svolgano, nell’interesse dell’ente, l’attività di istruttore sportivo o attività di tipo amministrativo (per esempio front office, pagamenti eccetera).
La riforma dello sport – avviata con legge delega 86/2019 – ha previsto una nuova disciplina sul lavoro, introducendo, da un lato, una specifica definizione di lavoratore nel settore professionistico e dilettantistico, dall’altro prevedendo tutta una serie di misure e tutele. Tra queste rientra l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori subordinati che esercitano attività sportiva in favore dei soggetti dell’ordinamento sportivo (articolo 34 del Dlgs 36/2021). Una disciplina, questa, che non interessa tuttavia solo i lavoratori sportivi subordinati.
L’obbligo assicurativo scatta anche per i giovani atleti apprendisti, i lavoratori sportivi occasionali con contratti gestiti dall’Inps (cosiddetti Presto) e, dal 1° luglio 2023, per i collaboratori amministrativo-gestionali. Quest’ultimi, seppure siano espressamente esclusi dal novero dei lavoratori sportivi, sono infatti tutelati ai fini Inail per esplicita previsione di legge. In questo modo è stato superato l’assetto previgente che, qualificando i compensi di questi collaboratori come redditi diversi (articolo 67 lettera m, del Tuir), prevedeva un’ipotesi di esclusione.
Un discorso a parte meritano i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) che, in luogo della copertura assicurativa, applicano la disciplina dell’articolo 51 della legge 289/2002. Vale a dire quella che dispone la tutela assicurativa obbligatoria con polizze private. Proprio in questo scenario arriva il chiarimento dell’Inail. Ai fini dell’obbligo non è sufficiente il vincolo associativo intercorrente tra la persona fisica e l’Asd/Ssd. Per rientrare nell’ambito della tutela assicurativa occorre che il socio dell’Asd/Ssd sia inquadrato come lavoratore sportivo subordinato o che svolga l’attività nell’ambito di un rapporto di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale. Una posizione condivisibile che tiene conto della specificità della disciplina e che trova peraltro conforto nella giurisprudenza. Proprio quest’ultima, in più occasioni, ha infatti avuto modo di ribadire che nel sistema assicurativo gestito dall’Inail non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele. Con la conseguenza che le tutele, all’interno del sistema antinfortunistico e di assicurazione per le malattie professionali, scattano al ricorrere di specifici requisiti sia con riguardo alle attività protette sia alle persone assicurate così come individuate dal legislatore.


