Tra le disposizioni, il rinvio del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi e norme sul regime forfetario nell’ambito dello sport dilettantistico

(a cura di E-Ius)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025, è pubblicato il decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”

Il provvedimento prevede:

> Proroga al 2036 dell’esclusione IVA per gli enti associativi: confermata la proroga fino al 31 dicembre 2035 dell’esclusione IVA per le operazioni rese in conformità alle finalità istituzionali da parte di enti associativi nei confronti dei propri soci, associati e partecipanti dietro corrispettivi specifici o quote diverse da quelle ordinarie (articolo 6);

> Semplificazioni burocratiche – l’articolo 5 introduce due importanti semplificazioni: le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in regime forfettario sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Inoltre, a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, viene eliminato anche l’obbligo di certificazione fiscale per le cessioni e le prestazioni effettuate da questi soggetti.

enti sportivi dilettantistici non iscritti nel RUNTS: è confermata la permanenza nel regime speciale di cui alla legge n. 398/1991 entro il limite di 400.000 euro di ricavi commerciali annui (articolo 7).

Il provvedimento prevede anche:

>congelamento delle plusvalenze generate dagli ETS a seguito del passaggio verso la non commercialità in applicazione dell’art. 79 CTS: si introduce nel Codice del Terzo settore l’articolo 79-bis, che consente di neutralizzare gli effetti fiscali derivanti dal passaggio in regime di non commercialità dei beni strumentali impiegati nelle attività di interesse generale. Le plusvalenze sono sospese, su opzione dell’ente, fintantoché siano utilizzate per il perseguimento delle finalità statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 1);

riordino delle ipotesi di esenzione contenute nel decreto IVA: si interviene ridefinendo, in chiave di coordinamento, l’ambito soggettivo delle ipotesi di esenzione IVA riferite agli enti del Terzo settore, in coerenza con la normativa unionale e con il necessario superamento dei riferimenti alle ONLUS (articolo 3). In particolare:

  • sono escluse dall’IVA le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali degli enti del Terzo settore, incluse le cooperative sociali, con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria (nuovo articolo 3, comma 3, del decreto IVA);
  • viene meno il riferimento alla natura “non commerciale” dell’ETS ai fini dell’accesso alle ipotesi di esenzione di cui all’articolo 10, co. 1, nn. 15), 19), 20) e 27-ter) del decreto IVA;
  • le prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all’uopo equipaggiati sono esenti IVA a prescindere dal soggetto prestatore del servizio (nuovo articolo 10, comma 1, n. 15, del decreto IVA);
  • le prestazioni di ricovero e cura (art. 10, n. 19), quelle educative e didattiche (art. 10, n. 20), nonché quelle sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale (art. 10, n. 27-ter) sono esenti dall’IVA se effettuate da enti del Terzo settore, incluse le cooperative sociali, con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria;

>estensione dell’aliquota IVA ridotta al 5 % alle imprese sociali costituite in forma societaria: per quanto attiene alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie, assistenziali e educative rese nei confronti dei soggetti fragili individuati all’articolo 10, comma 1, n. 27-ter), del decreto IVA, si realizza un allineamento con il trattamento già riservato alle cooperative sociali e ai loro consorzi (articolo 4, che modifica il n. 1 della tabella A, parte II bis allegata al decreto IVA).