Alla luce delle novità emerse nelle ultime settimane per gli enti del Terzo Settore, le sintetizziamo qui di seguito a beneficio degli enti affiliati ad AiCS.
Con riguardo alle nuove funzionalità del RUNTS, previste dal DM 2/26, segnaliamo che queste saranno operative, per il necessario adeguamento del sistema informatico, a partire dal 9 aprile 2026.

Nel dettaglio:

  • Nuovo rendiconto per cassa “Modello E”
    Il Ministero del Lavoro ha introdotto un nuovo modello semplificato di rendicontazione contabile, denominato “rendiconto per cassa in forma aggregata” (Mod. E). Potrà essere utilizzato dagli ETS, con o senza personalità giuridica, che abbiano entrate annue non superiori a 60.000 euro. La novità si applica già ai bilanci relativi all’esercizio 2026.
  • Aggiornamento annuale dei dati sociali sul RUNTS
    L’obbligo di aggiornare sul RUNTS i dati relativi a numero di associati, volontari, dipendenti e collaboratori viene esteso a tutti gli ETS, e non più soltanto ad APS e ODV. L’aggiornamento potrà essere effettuato una sola volta all’anno, entro il 30 giugno, e solo in caso di variazioni rispetto ai dati già registrati.
  • Statuti standard e Reti associative
    Gli enti che adottano uno statuto standard predisposto da una Rete associativa dovranno dichiararlo espressamente nell’istanza, così da beneficiare della riduzione dei tempi procedimentali prevista dal Codice del Terzo Settore. Inoltre, viene chiarito che un ente non può risultare iscritto contemporaneamente sia nella sezione “Reti associative” sia in quella “Altri ETS”.
  • Delega RUNTS: cosa cambia e chi risponde
    Le pratiche RUNTS potranno essere affidate anche a un soggetto terzo delegato, tramite procedura online. La delega può riguardare iscrizione, variazioni, cancellazione, 5×1000 e deposito bilanci.
    Sono previste due possibilità:
    • delega alla compilazione e invio;
    • delega alla compilazione, sottoscrizione e invio.
      Il Ministero chiarisce che, in caso di omissioni o ritardi, la sanzione amministrativa resta a carico degli amministratori dell’ente e non del delegato. Resta però salva la possibilità per l’ETS di rivalersi sul delegato inadempiente sul piano civilistico.
  • Diritto di esaminare i libri sociali
    Viene ribadito che gli associati hanno il diritto di consultare i libri sociali, quale espressione dei principi di democrazia, partecipazione e trasparenza propri degli ETS. Sono quindi da considerarsi illegittime clausole statutarie che impediscano in modo assoluto tale accesso.
    Allo stesso tempo, il diritto non è illimitato: lo statuto può disciplinarne le modalità, nel rispetto di correttezza, buona fede e tutela della riservatezza. Per gli enti organizzati su più livelli, può essere legittimo prevedere l’accesso ai libri degli organi centrali tramite forme di rappresentanza o delegazione.
  • Membri supplenti dell’organo di controllo
    Il Ministero chiarisce che gli ETS possono prevedere nello statuto la nomina di membri supplenti dell’organo di controllo, anche se non espressamente obbligatoria per legge. La nomina è dunque facoltativa ma legittima, purché prevista statutariamente. I supplenti devono possedere fin da subito gli stessi requisiti richiesti ai membri effettivi.
    Finché restano supplenti, non devono essere iscritti nel RUNTS; l’obbligo scatta solo nel momento dell’eventuale subentro come membri effettivi.

In sintesi, le novità rafforzano gli obblighi di aggiornamento e trasparenza degli ETS, introducono semplificazioni contabili per gli enti più piccoli e chiariscono alcuni aspetti operativi rilevanti nella gestione del RUNTS e della vita associativa.