La circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate mette in luce una questione che negli ultimi anni aveva creato più incertezze che contenziosi: quando l’attività di un ente del Terzo settore resta istituzionale e quando, invece, diventa fiscalmente commerciale.

Dal periodo d’imposta 2026, spiega l’Agenzia delle Entrate, la risposta dipenderà sempre meno dall’etichetta dell’ente e sempre più da come opera nella quotidianità.

Il punto più delicato riguarda le prestazioni rese agli associati.
Negli anni, si era consolidata un’idea piuttosto chiara: le prestazioni rivolte ai soli associati venivano considerate espressione del rapporto associativo, non operazioni di mercato. La circolare chiarisce che non è più sufficiente. Quando un servizio è organizzato in modo stabile, con corrispettivi strutturati e caratteristiche analoghe a quelle di un operatore economico, la natura associativa non basta a mantenerlo nell’area istituzionale.

Corsi, servizi educativi, attività sportive o culturali possono continuare a esistere — ma cambia il criterio di valutazione: conta il modo in cui sono svolti, non solo a chi sono rivolti.

Un laboratorio teatrale, ad esempio, resta nella dimensione associativa se nasce come esperienza partecipativa e sostenuta dalle quote versate dai soci; può assumere invece un profilo diverso quando diventa un’attività organizzata in modo continuativo, con tariffe definite e struttura analoga a una scuola privata.
Lo stesso vale per lo sport dilettantistico o per il doposcuola: la distinzione non passa più soltanto dal fatto che i partecipanti siano soci, ma da quanto l’attività somigli, nella pratica, a un servizio offerto sul mercato.

Il documento ricostruisce poi la logica complessiva del sistema fiscale degli enti.
Le attività direttamente legate alle finalità sociali possono restare fuori dall’area commerciale, mentre quelle accessorie trovano spazio solo se rimangono funzionali al progetto complessivo dell’organizzazione. In parallelo, viene riconosciuto in modo esplicito il ruolo della raccolta fondi, considerata parte fisiologica del finanziamento delle attività di interesse generale.

Un chiarimento atteso riguarda anche i rapporti con la pubblica amministrazione. I contributi erogati per sostenere servizi sociali o educativi non diventano automaticamente ricavi d’impresa: la qualificazione dipende dal tipo di rapporto instaurato con l’ente pubblico, distinguendo tra sostegno a un’attività di utilità sociale e acquisto di una prestazione sul mercato.

Resta centrale il tema della non lucratività. Compensi fuori misura, vantaggi indiretti o condizioni di favore non producono soltanto una rettifica fiscale ma possono incidere sulla permanenza stessa nel regime agevolato. E, soprattutto, la verifica non è più statica: la qualifica dell’ente si misura nel tempo, sulla coerenza tra entrate, organizzazione e finalità.

Nel complesso la circolare non cambia le regole del Codice del terzo settore ma riduce gli spazi di ambiguità.
Per APS e ODV non basterà più dichiararsi enti non commerciali, andrà difatti dimostrato nel modus operandi con cui organizzano le proprie attività istituzionali e il rapporto con i soci.