La nota direttoriale chiarisce cosa accade al patrimonio degli enti che escono dal RUNTS o si sciolgono: LEGGI QUI LA NOTA INTEGRALE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la nota direttoriale n. 9981 del 22 giugno 2026, con le Linee guida sulla devoluzione del patrimonio degli Enti del Terzo settore (SCARICALA QUI).

Il documento offre indicazioni operative agli uffici del RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore e agli enti interessati, con l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale.

Il tema riguarda in particolare gli enti che escono dal RUNTS, per scelta volontaria o per perdita dei requisiti, ma intendono continuare a operare come enti di diritto civile. In questi casi, non è prevista la devoluzione dell’intero patrimonio, ma solo dell’eventuale patrimonio incrementale, cioè l’aumento di patrimonio maturato nel periodo in cui l’ente è stato iscritto al Registro.

Diverso è il caso dello scioglimento o dell’estinzione dell’ente: in questa ipotesi deve essere devoluto il patrimonio residuo, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore e dallo statuto dell’organizzazione.

Le linee guida chiariscono quindi come calcolare il patrimonio da devolvere, partendo dal confronto tra patrimonio iniziale e patrimonio finale. Se non c’è stato incremento, non vi sarà nulla da devolvere; resta però necessario richiedere il parere dell’ufficio RUNTS competente.

Particolare attenzione viene dedicata alla ricostruzione del patrimonio iniziale, soprattutto nei casi in cui la documentazione contabile non sia completa o risalga a molti anni prima. In queste situazioni, l’ente potrà utilizzare documenti attendibili, come bilanci disponibili, rendicontazioni presentate a enti pubblici, estratti conto, visure catastali o altra documentazione utile a ricostruire la situazione patrimoniale.

La nota riguarda anche le Onlus che non hanno presentato domanda di iscrizione al RUNTS entro il termine previsto: anche per loro può rendersi necessario determinare il patrimonio incrementale maturato durante il periodo di possesso della qualifica.

Un ruolo importante è affidato al revisore legale, chiamato ad attestare l’entità e la composizione del patrimonio, indicando anche l’eventuale parte non soggetta a devoluzione.

Il principio di fondo è semplice: il patrimonio cresciuto grazie alla qualifica di ente del Terzo settore, e ai benefici a essa collegati, deve restare destinato a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La nota ricorda infine che la devoluzione effettuata senza il parere dell’ufficio RUNTS, o in modo difforme da esso, può comportare sanzioni amministrative per rappresentanti legali e amministratori.

Per gli enti del Terzo settore si tratta quindi di un documento importante, che aiuta a orientarsi in una materia complessa e a gestire correttamente le procedure di uscita dal Registro o di scioglimento dell’organizzazione.

Scarica qui la Nota ministeriale n. 9981 del 22/06/2026

Nota ministeriale